venerdì 20 febbraio 2009

Voglia di conoscenza ... e trasparenza dal Comune di Cavriago

Il giorno 17/02/2008 ho inviato una email alla segreteria del comune di Cavriago (R.E.) perchè volevo conoscere, in termini generali, la situazionedella struttura e dei servizi informatici che vengono utilizzati e quanti ci costano, più precisamente la email lo mandata al Responsabile Settore Affari generali ed istituzionali del comune (www.comune.cavriago.re.it), di seguito la email che ho inviato:
------ Mia Email
Egr. Dott. XXXXXXXX,

vorrei sapere chi gestisce la struttura informatica ed i servizi annessi per il comune di Cavriago,
inoltre vorrei sapere:

- quali sistemi operativi e programmi sono utilizzati negli uffici e strutture comunali (anche extra municipio),
- quali servizi informatici vengono utilizzati, negli uffici e strutture comunali (anche extra municipio),
- quanti computer, server, sono utilizzati e di che marche, negli uffici e strutture comunali (anche extra municipio),
- a quanto ammonta l'importo per le licenze dei sistemi operativi
- a quanto ammonta l'importo per le licenze degli applicativi
- a quanto ammontano i contratti di assistenza sui computer/server
- a quanto ammontano i contratti di assistenza sui software

inoltre vorrei sapere che tipo di connessione internet viene utilizzata dal comune e le sue caratteristiche, se la connessione è in fibra ottica o cavo rame e quanto costa al comune.

in attesa di suo riscontro le porgo distinti saluti
gianluca sassi
---- Fine Mia Email 
Oggi 20/02/2009 mi è arrivata la risposta che vi sottopongo:
---- Email di Risposta
Egregio Sign. Sassi,
ho provveduto ad approfondire più nel dettaglio i contenuti della sua e-mail “Gestione infrastruttura informatica” del 17.2.2009 tesa ad ottenere dati ed informazioni inerenti, appunto, la struttura informatica del Comune e, conseguentemente, sono a risponderLe come segue.
Le premetto subito, che per offrirLe la risposta più apprezzabile possibile, mi sono scrupolosamente attenuto alla dottrina ed alla giurisprudenza, evitando ogni considerazione di carattere soggettivo e quindi del tutto opinabile.
Innanzitutto desidero ricordarLe che con riferimento alla disciplina sull’accesso, l’art. 22 della Legge n.. 241/1990, come sostituito dall'art. 15 della Legge n.. 15/2005, definisce il diritto di accesso come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, ove per documenti amministrativi deve intendersi ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Ancora, la titolarità del diritto di accesso è riconosciuta a tutti gli interessati ivi inclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi “che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

Tale previsione è confermata anche dal regolamento sull’accesso ex DPR n. 184/2006 il cui art. 2 precisa che l’interesse (di cui all’art. 22 citato) può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Quindi per essere legittimati ad esercitare il diritto di accesso è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari.

Il legislatore ha pertanto previsto l’obbligo della motivazione della richiesta di accesso (art. 25, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241), la quale assolve la funzione di descrivere i fatti che rendono il richiedente titolare di una data situazione giuridica soggettiva ed i fatti che collegano uno o più documenti amministrativi alla medesima in quanto, appunto, condizione legittimante l’accesso resta infatti pur sempre la titolarità in capo all’istante di un «interesse qualificato», che faccia emergere il collegamento tra i documenti oggetto di accesso e le esigenze specifiche del richiedente.
Come precisato dalla giurisprudenza, la titolarità dell’interesse meritevole di tutela deve essere documentata nell’istanza e deve essere correlata a concrete e specifiche situazioni giuridicamente tutelate (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 gennaio 1999 n. 45).
Inoltre l’interesse legittimante l’accesso deve essere personale, cioè pertinente alla sfera giuridica dell’istante, e concreto, vale a dire riferito a bisogni immediatamente riconducibili al suddetto soggetto.
L’ente dovrà anche esaminare la motivazione contenuta nell’istanza di accesso come previsto dall’art. 25, della Legge n. 241/1990, secondo cui la richiesta di accesso deve essere motivata  per controllare la ricorrenza di tutti i requisiti che legittimano l’accesso. Al riguardo il DPR n. 184/2006 specifica che il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta (artt. 5 e 6).
Qualora la richiesta di accesso risultasse carente del requisito della “motivazione”, i documenti non potranno essere resi accessibili poiché l’esercizio del diritto di accesso difetterebbe di legittimazione attiva.
La giurisprudenza ha poi ripetutamente affermato che “il diritto di accesso alla documentazione amministrativa non può configurarsi a guisa di azione popolare, finalizzata ad un controllo generalizzato della Pubblica amministrazione, atteso che essa non può trovarsi esposta ad una indeterminata azione estensiva in carenza di un preciso e specifico nesso tra la situazione giuridica vantata dal richiedente e l’interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; pertanto, siffatto interesse legittimamente deve essere personale e concreto, ossia serio, non emulativo, né riducibile a mera curiosità e ricollegabile al richiedente in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela” (T.A.R. Campania, Sez. I, Sent. N. 00121 del 12/02/2003).
Infatti il diritto di accesso non costituisce un diritto illimitato teso a conoscere tutta la documentazione in possesso della pubblica amministrazione così come non deve concretizzarsi in una forma di azione popolare attraverso cui esercitare un controllo generalizzato sulla pubblica amministrazione (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22 maggio 1998 n. 820; Consiglio di Stato, sez. IV, 5 maggio 1998 n. 752).
Richieste generiche e prive di motivazioni non potranno, pertanto, essere soddisfatte.
 Le rammento infine che la giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, evidenziato che l’accesso ai documenti amministrativi è finalizzato a consentire al richiedente la conoscenza di un atto fisicamente esistente negli archivi dell’amministrazione e non già ad imporre a questa di porre in essere un’attività di elaborazione dei dati e dei documenti in suo possesso (T.A.R. Campania, Sez. V, n. 03754 del 25.06.2002), come nel caso della Sua richiesta.

Alla luce di quanto sopra puntualizzato, sono ad informarLa che la sua istanza non potrà essere soddisfatta.
Il VICESEGRETARIO GENERALE
XXXXXXXXXXXX
---- Fine Email di Risposta
In sostanza non ci è dato sapere cosa venga utilizzato in comune e quanto ci costa, considerando che per i software "a marchio" si spendono soldi sia per l'acquiisto delle licenze che per il loro aggiornamento, mi era sembrata una domanda "normale" da parte di un cittadino che quei software li paga.
a voi i commenti...

lunedì 2 febbraio 2009

La Mattanza

contro la mafia un video per non dimenticare e non mollare mai.